IVA non dovuta per fattura omessa o irregolare: arrivano nuove regole
Niente pagamento IVA per il cessionario o committente che non riceve la fattura o se è irregolare, resta l’obbligo di autofattura ma con codice TD90.
Con l’entrata in vigore del decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario, non è più tenuto a versare l’IVA il cessionario o committente che, nell’esercizio d’impresa, arte o professione, non riceve il documento fiscale oppure lo riceve sbagliato.
Come previsto dal Decreto Legislativo n. 87/2024, sono cambiate le regole per quanto riguarda il versamento dell’IVA nei casi di mancata emissione di fattura o ricezione di fattura irregolare.
Se in precedenza il versamento dell’IVA era indispensabile per sanare la situazione legata alla mancata ricezione di una fattura, oggi non esiste più l’obbligo di pagare l’imposta da parte del destinatario del documento fiscale.
Lo prevede l’articolo 2 del Dlgs n. 87/2024 (che ha modificato le precedenti disposizioni contenute all’articolo 6, comma 8, del Dlgs n. 471/1997) per i casi sopra citati. Il controllo richiesto al cessionario o al committente è ora limitato alla regolarità formale della fattura, ossia alla verifica dei requisiti essenziali.
Per quanto riguarda la modalità di regolarizzazione, dal 1° aprile 2025, non bisogna più emettere autofattura ma una specifica comunicazione, con codice documento TD29, inviata sempre tramite il sistema SdI per la fatturazione elettronica.
Per quanto riguarda la tempistica, inoltre, la regolarizzazione dell’omissione o dell’irregolarità da parte del cessionario o committente è stata adesso uniformata ed unificata: deve avvenire entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura.
Infine, sempre a beneficio del destinatario della fattura omessa o irregolare, si riduce la sanzione dal 100% al 70% dell’imposta in caso di mancata regolarizzazione (resta però invariato il minimo di 250 euro).
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